- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Il primo termine definisce l’insieme dei servizi idrici ad uso civile, dalla captazione e la distribuzione dell’acqua potabile, al convogliamento nelle reti fognarie delle acque reflue fino alla restituzione all’ambiente dopo gli adeguati trattamenti di depurazione. Obiettivo della legge è considerare unitariamente le diverse fasi della filiera dell’acqua.
- AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
Il secondo termine individua il contesto all’interno del quale procedere all’organizzazione del servizio idrico integrato, ovvero la dimensione gestionale “ottimale”, di norma individuata nel bacino idrografico, sia per le caratteristiche fisiche del ciclo idrico (captazione -> distribuzione -> restituzione secondo il principio della maggior efficienza energetica) che per assicurare una gestione caratterizzata da una sufficiente massa critica e da economie di scala. Riguardo quest’ultimo aspetto è frequente l’associazione di più di un bacino idrografico all’interno di un medesimo ATO.
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LEGGE GALLI Quindi la Legge Galli ha individuato nella riorganizzazione funzionale e gestionale del servizio idrico lo strumento per il raggiungimento di un maggior livello di efficacia ed efficienza del servizio medesimo con implicazioni positive per la salvaguardia qualitativa e quantitativa della risorsa idrica.
In definitiva la riorganizzazione del servizio idrico prevede il tendenziale superamento della notevole frammentazione gestionale esistente e il passaggio ad una concezione del servizio con l’individuazione di soggetti in grado non solo di gestire, ma anche di far fronte alla grande richiesta di investimento in opere infrastrutturali del settore.
L’ATO non costituisce soltanto il contesto operativo gestionale, ma rappresenta la nuova circoscrizione amministrativa di governo del servizio da parte degli Enti locali, Province e Comuni, chiamati ad esercitare non più singolarmente, ma in modo associato, le funzioni di programmazione, pianificazione, vigilanza e controllo del servizio idrico integrato.
A livello regionale sono state emanate varie leggi regionali, tra le quali si ricorda che la Regione Lombardia ha suddiviso il territorio regionale in 12 ATO, 11 coincidenti con i limiti amministrativi delle Province e 1 per la sola Città di Milano.
Con atti successivi la Regione ha disciplinato i rapporti tra gli Enti locali ricompresi nell’ATO, scegliendo prima la forma della convenzione di cooperazione e approvando un Regolamento per il funzionamento dell’Autorità d’Ambito (Conferenza d’Ambito), successivamente, a seguito della soppressione dell’Autorità d’Ambito ad opera dell’art. 2 comma 186 bis della L. 191/2009, la forma dell’Azienda Speciale provinciale mediante la L.R. 21/2010.
La Provincia di Monza e Brianza con delibera del Consiglio Provinciale n. 9 del 12/05/2011 ha approvato la costituzione dell’Azienda Speciale denominata “Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza” (atto costitutivo dell’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale del 07.07.2011).
Il suo territorio di competenza coincide, secondo le vigenti disposizioni regionali, con quello della Provincia di Monza e Brianza.