Accesso civico
L’art. 6 del d.lgs. 97/2016 ha introdotto l’istituto dell’accesso civico generalizzato, ed ha mantenuto l’istituto dell’accesso civico in caso di mancata pubblicazione di dati oggetto di pubblicazione obbligatoria. I due istituti sono disciplinati dall’art. 5 del d.lgs. 33/2013 al comma 1 (accesso civico) e 2 (accesso civico generalizzato). L’accesso civico c.d. semplice continua a sussistere ogni qual volta sia lamentata la mancata pubblicazione di dati on line. Il fine è quello di favorire forme diffuse di controllo sull’amministrazione sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Il Responsabile per l'accesso a cui è possibile rivolgersi è la dott.ssa Loredana Furia --> e-mail: l.furia@ato.mb.it - tel: 039 9752508. Il cittadino che inoltra richiesta di accesso civico (semplice o generalizzato) dovrà sottoscrivere ed inviare unitamente al modulo di accesso anche l'informativa qui disponibile.
Secondo quanto previsto delle Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016) le PA devono rendere note le richieste di accesso pervenute dagli interessati. Ad oggi sono pervenute solo richieste di accesso documentale (vedi tabella) ma non di accesso civico o generalizzato.