Elevata Qualificazione
“Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae” Nell'azienda sono presenti Responsabili di Servizio titolari di Posizione Organizzativa a cui non sono state affidate deleghe di funzioni dirigenziali. Pertanto, si pubblica il solo CV.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano i curriculum vitae dei titolari di posizione organizzativa (art. 14, co. 1-quinques, D.Lgs. n. 33/2013).