Informazioni Ambientali
Le amministrazioni pubbliche rendono disponibili le informazioni ambientali che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali (art. 40, comma 2 del d.lgs. n. 33/2013; art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. 195/2005)
Le amministrazioni pubbliche rendono disponibili le informazioni ambientali che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali (art. 40, comma 2 del d.lgs. n. 33/2013; art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. 195/2005)